Con commendevole tempismo, la Prefettura di Siena (Ufficio Territoriale del Governo) ha emanato una circolare che ha per Oggetto: "Indizione di un referendum popolare previsto dall'art. 75 della Costituzione per l’abrogazione di legge statale - Propaganda elettorale e comunicazione politica", nella quale ricorda a tutti i sigg. Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, che:
L'articolo di legge citato, recita:In vista dello svolgimento della consultazione referendaria di domenica 17 aprile 2016 si ritiene opportuno rammentare che, in relazione a specifiche direttive del Ministero dell’Interno ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, [...] dalla data di convocazione dei comizi referendari - cioè 16 febbraio 2016, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica - e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
ma questo articolo è relativo a:6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale.
che mi sembra non entrarci nulla con i referendum.
Si dovrebbe forse far riferimento all'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 , "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica", che recita:
(Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione)
1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.(*)
(*) Cioè? Devono ammutolirsi e non possono più fare alcuna attività di comunicazione in assoluto, come si intende dalla formulazione della frase? O solo limitatamente all'oggetto della circolare?
Se qualcuno dei miei lettori sa qualcosa di legge, potrebbe darci un chiarimento? Grazie.
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Di che referendum stiamo parlando, visto che la circolare della prefettura asetticamente evita di citarlo?
Ma, perbacco!, del "referendum popolare relativo all’abrogazione della previsione che le attività di coltivazione di idrocarburi relative a provvedimenti concessori già rilasciati in zone di mare entro dodici miglia marine hanno durata pari alla vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale", come si legge nel Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 103.
Per il popolino: il referendum delle trivelle.
Saremo chiamati cioè a esprimerci per evitare o meno che i permessi di trivellazione per le estrazioni, già accordati entro le 12 miglia dalla costa, possano essere prorogati oltre la loro naturale scadenza, per tutta la "durata della vita utile del giacimento".
Non arrivate alla fatidica data impreparati!
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