È lasciato così, da mesi. Forse perché la scritta è in rosso?
Sì, è Siena.
Art. 6
(Deturpamento di edifici pubblici e privati)
1. È proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto o oggetto di arredo urbano.
2. Al soggetto attore delle violazioni del presente articolo è comminata una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e la rimessa in pristino dei luoghi, che dovrà avvenire a regola d’arte in considerazione delle qualità delle superfici danneggiate.
3. Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro, di opportunità e in caso di inadempienza del proprietario, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere all’immediata eliminazione, senza obbligo di preavviso, con addebito delle spese al proprietario stesso.
Art. 11
(Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano)
1. Sugli immobili di qualunque natura pubblica e privata, nonché sull’arredo urbano è vietato:
a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere o comunque alterare lo stato dei muri degli edifici;
b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;
c) spostare dalla loro collocazione panchine, rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvo il caso che per gli stessi sia stata rilasciata apposita autorizzazione.
2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l’obbligo della rimessa in pristino.
Nessun commento:
Posta un commento